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- 23 ottobre 2015 - Circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa 23 ottobre 2015, prot. n. 0020809, cds 0000867800300
- 6 ottobre 2015 - Sentenza Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 6 ottobre 2015
- 14 luglio 2015 - Sospensione Feriale dei termini nel processo amministrativo.La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è stata introdotta dall’art. 1, primo comma, legge 7 ottobre 1969, n. 742, relativamente “alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative … dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno”.
Con l’art. 16 decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di “modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori di Stato”, “all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole ‘dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno’ sono sostituite dalle seguenti: ‘dal 1° al 31 agosto di ciascun anno” (comma 1) e, correlativamente, è stato disposto che “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un periodo annuale di ferie di trenta giorni” (comma 2).
La nuova disciplina (riduttiva della durata della sospensione dei termini processuali) può, peraltro, essere di dubbia applicazione per il processo amministrativo (T.A.R. – Consiglio di Stato) in quanto l’art. 54, secondo comma, d.l.vo 10 luglio 2010, n. 104, dispone, con norma specifica, che “i termini processuali sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno”. Da parte di alcuni commentatori si tende a ritenere tale disposizione abrogata implicitamente dalla disciplina di cui al citato art. 16 d.l. n. 132/2014, abrogazione che, peraltro, potrebbe essere contestata in relazione al carattere speciale del citato art. 54, d.l.vo n. 104/2010, rispetto al quale l’effetto abrogativo non potrebbe discendere da una disposizione di carattere generale quale l’art. 16 d.l. n. 132/2014: è vero che l’art. 1 legge n. 742/1969 fa riferimento alle “giurisdizioni amministrative”, ma il complesso T.A.R. – Consiglio di Stato costituisce, rispetto alle altre (esempio Corte dei Conti), una specifica giurisdizione amministrativa disciplinata del d.l.vo n. 104/2010, e, d’altro canto, la connessa riduzione delle ferie dei Magistrati a 30 giorni (rispetto alle precedente previsione di 45 giorni) non costituisce elemento certo di interpretazione, posto che il collegamento tra i due istituti (ferie dei Magistrati – sospensione dei termini processuali) era solo di fatto e non di diretta rilevanza giuridica (anche per la diversa durata – 45 giorni per le ferie e 46 giorni per la sospensione dei termini processuali –).
In questa situazione, ove non si realizzi un deciso intervento chiarificatore (al limite da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, posto che, ai sensi del quarto comma, art. 16 d.l. n. 132/2014, “gli organi di autogoverno della magistratura … provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all’applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2”), sembra opportuno attenersi ai seguenti criteri:
- per i termini a computo “in avanti” (esempio termine per il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi depositi) attestarsi sull’interpretazione della riduzione della sospensione dei termini processuali al periodo 1 – 31 agosto: in questo modo, ove pure prevalesse l’interpretazione della applicazione anche al processo amministrativo (T.A.R. – Consiglio di Stato) delle disposizioni di cui al primo comma dell’art. 16 d.l. n. 132/2014, gli atti sarebbero stati posti in essere tempestivamente;
- per i termini a computo “all’indietro” (esempio termini per deposito documenti e memorie rispetto alla udienza) determinare la data di scadenza sulla base della sospensione dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre: in questo modo, ove pure prevalesse l’interpretazione della perdurante vigenza nel processo amministrativo (T.A.R. – Consiglio di Stato) delle disposizioni di cui al secondo comma, art. 54 d.l.vo n. 104/2010, i depositi di documenti e memorie risulterebbero, comunque, posti in essere tempestivamente.
- 29 giugno 2015 - Entrata in vigore del processo amministrativo telematico: posticipata al 1 gennaio 2016.L'art. 20 del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 ha modificato l'art. 38, comma 1 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituendo le parole "1 luglio 2015" con le parole "1 gennaio 2016".
- 23 giugno 2015 - Prenotazione Convegno 23 giugno 2015, Corte dei Conti, MilanoOve i posti disponibili siano esauriti si prega di mandare un' email a segreteria@siaaitalia.it per essere inseriti nella "Waiting List"
- 12 giugno 2015 - Spostamento data ultimo incontro del Corso Processo Amministrativo Telematico all' 8 luglio 2015 In relazione alla richiesta delle preferenze dei partecipanti al Corso sul Processo Amministrativo Telematico, Roma, LUISS Guido Carli circa l'eventuale spostamento dell'incontro previsto per venerdì prossimo 12 giugno, comunichiamo che la maggioranza delle preferenze che sono state espresse sono per la data dell’ 8 luglio 2015 (data in cui verrà spostata l’ultima lezione che sarà tenuta sempre negli stessi orari presso la LUISS Guido Carli).
- 4 giugno 2015 - Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 40/2015, in materia di dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nel rito appaltiIl limite ordinario è stato fissato a 30 pagine, oltre qualsiasi precedente aspettativa (si è sempre parlato di circa 25 pagine).
Appaiono adeguate le indicazioni di 10 pagine per domanda di misure cautelari e intervento.
Non sembra adeguatamente precisata la posizione della “parte non necessaria”, per la quale il limite per la memoria è di 10 pagine.
Appare ingiustificata la limitazione a 10 pagine per la memoria di replica, per mancanza di proporzionalità con la memoria alla quale si deve rispondere: si consideri che con la replica si deve rispondere ad una memoria che può arrivare a 30 pagine.
Sono previsti vari criteri per una maggiore estensione dell’atto ai sensi del n. 8 (fino a 50 e 15 pagine) e del n. 9 (anche oltre gli stessi limiti del n. 8).
E’ stato previsto un sistema (n. 11) per l’accertamento della ammissibilità del superamento dei limiti ex nn. 8 e 9, che, però, pone dei problemi in quanto fa riferimento solo al ricorso (per il quale si realizza una compressione del termine) e non agli altri atti del giudizio (in particolare alle memorie).
La sorte delle censure eccedenti i limiti dimensionali è stata rimessa alla valutazione del Collegio giudicante.
Documento allegato: Decreto 40 2015 Limiti dimensionali atti processi appalti.pdf - 15 maggio 2015 - PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO, LUISS Guido Carli, Roma, (15 maggio - 12 giugno 2015) IL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO
(questioni aperte alla luce della normativa vigente)
Il Corso sul Processo Amministrativo Telematico, organizzato in collaborazione dalla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali – LUISS Guido Carli (Dipartimento di Giurisprudenza) e dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, si propone di fornire agli operatori del settore una approfondita illustrazione delle principali problematiche giuridiche esistenti, in relazione alla introduzione del Processo Amministrativo Telematico (per il quale, al momento, è prevista l’entrata in vigore il 1 luglio 2015), allo scopo di consentire ai partecipanti l’acquisizione di una significativa competenza professionale.
Il Corso è strutturato in cinque incontri, ciascuno di tre ore, secondo il programma seguente. Ciascun incontro sarà tenuto da esperti nella materia (Magistrati amministrativi e Magistrati ordinari, Avvocati amministrativisti ed Avvocati civilisti del libero Foro e dell’Avvocatura dello Stato), in modo da avere esposizioni di comprovate conoscenze scientifiche e pratiche e una completa visione di ogni singolo aspetto. E’ stata avviata, innanzi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, la procedura per il riconoscimento dei crediti formativi professionali per la partecipazione al Corso: a coloro che avranno frequentato il Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione, con indicazione delle giornate e delle ore effettive di presenza (le presenze verranno rilevate con badge personalizzato), sulla base del quale l’Ordine di competenza determinerà il numero dei crediti.
Le Relazioni si terranno presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli, Dipartimento di Giurisprudenza, Via Parenzo, 11 – 00198 Roma, nei giorni e nelle ore indicati. La quota di iscrizione è di euro 350,00 oltre I.V.A. (complessivamente euro 447,00 – quattrocentoquarantasette/00, comprensivi di euro 20,00 per marca da bollo che sarà apposta sulla domanda e accessori). Verrà riconosciuto uno sconto del 20% ai Soci ordinari della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti in regola con il pagamento delle quote sociali (euro 280,00 oltre I.V.A., marca da bollo e accessori - complessivamente euro 357,60) e del 10% a coloro che hanno già frequentato un Corso organizzato nell’ultimo triennio dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti (euro 315,00 oltre I.V.A., marca da bollo e accessori - complessivamente euro 402,30). Gli interessati potranno compilare direttamente on line la domanda di pre-iscrizione secondo il form presente sul sito www.siaaitalia.it; copia della stessa domanda andrà inviata a mezzo fax (06-3214981) alla Direzione del Corso entro l’11 maggio 2015, unitamente a copia della ricevuta del versamento, che dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 70264739, intestato alla Società Formazione Avvocati Amministrativisti – FAA s.r.l., presso il Banco di Sardegna (01015-03200), Via Boncompagni 6, 00187 Roma (IBAN: IT – 90 - L - 01015 – 03200 - 000070264739): solo con l’invio del fax contenente il modulo di pre-iscrizione compilato on line e copia del bonifico effettuato la domanda di iscrizione potrà dirsi perfezionata. La conferma dell’ammissione sarà fatta a mezzo e-mail il 12 maggio 2015: le ammissioni verranno disposte nell’ordine cronologico di arrivo nei limiti della disponibilità dei posti. La Direzione del Corso si riserva il diritto insindacabile di deliberare, per qualsiasi ragione, l’annullamento del Corso prima dell’inizio dello stesso: in tal caso, la Segreteria del Corso comunicherà, a coloro che hanno presentato domanda nei termini, l’avvenuto annullamento del Corso e disporrà la restituzione della quota di iscrizione versata.
15 maggio 2015
(ore 14-17) L’instaurazione del giudizio amministrativo telematico.
La sottoscrizione con firma digitale degli atti di parte. La procura alle liti e la sua autenticazione. Il documento informatico: il suo valore giuridico e l'efficacia probatoria. La firma digitale. Il fascicolo informatico Avv. Andrea Napolitano
Avv. Maurizio Reale
22 maggio 2015
(ore 14-17) La forma digitale degli atti di parte e i problemi di tutela della privacy nel processo amministrativo alla luce degli orientamenti nazionali e Comunitari.
Il giudizio giurisdizionale amministrativo: oneri delle parti in corso di causa e problematiche connesse. L’obbligo di fornire gli atti ed i documenti in formato digitale (pec ed eventuale upload). I nuovi obblighi a carico delle Amministrazioni: sottoscrizione e deposito digitale anche in caso di mancata costituzione in giudizio. Le comunicazioni telematiche. Le nuove modalità di accesso al fascicolo processuale digitale. Cons. Ines Pisano
Avv. Stefano Sbordoni
29 maggio 2015
(ore 14-17) I termini nel processo amministrativo.
Validità giuridica dei depositi (cartaceo e/o digitale, differenza di regime tra vari giudizi a seconda del momento di instaurazione del giudizio). Impossibilità di comunicare tramite pec per causa imputabile all’Avvocato. Impossibilità di comunicare tramite pec per oggettiva impossibilità (fatto estraneo all’Avvocato – problematiche operative del funzionamento). Le notificazioni telematiche nel processo amministrativo. I nuovi registri pubblici (soggetti obbligati o meno alle pec; modalità di accesso ai registri pubblici; valore dati inseriti nei registri pubblici). Le comunicazioni tra le parti. Dott.ssa Ileana Fedele
Avv. Marco La Greca
5 giugno 2015
(ore 14-17) Il processo amministrativo telematico e il processo civile telematico: analogie e differenze. Avv. Valentina Carollo
Avv. Elena Pino
12 giugno 2015
(ore 14-17) La disciplina transitoria.
Problematiche pratiche e quesiti. Avv. Valentina Carollo
Avv. Andrea Pontecorvo
Documento allegato: Manifesto Corso Processo Amministrativo Telematico LUISS 2015.pdf - 7 maggio 2015 - Conclusioni Avvocato Generale Corte di Giustizia dell'Unione EuropeaL'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha depositato in data odierna le proprie conclusioni: in esse si può rilevare una posizione di accoglimento in via di principio della tesi da noi sostenuta circa l'inammissibilità del cumulo di contributi unificati in una stessa procedura.
Documento allegato: Causa C 61-14 Conclusioni_.pdf - 15 aprile 2015 - Comunicazione chiusura ingresso Consiglio di Stato, portone principale di Piazza Capo di Ferro.