Il principio della retroattività dell’annullamento giurisdizionale amministrativo, che costituisce strumento essenziale per la realizzazione anche nel contenzioso amministrativo del principio che vendiamo secondo il quale il tempo necessario per lo svolgimento del giudizio non deve costituire pregiudizio per chi è posto nella necessità di rivolgersi al giudice, ha incontrato in pratica una serie di limiti insiti nella determinazione della normativa da applicare in sede di esecuzione del giudicato: il riferimento, spesso fatto all’interesse pubblico ed alla sua valutazione nei termini in cui si pone nel momento successivo alla proposizione del giudizio, porta talvolta a rendere soltanto formale la tutela che deve costituire invece diritto costituzionalmente garantito per il soggetto.

Al dibattito, che è stato introdotto dal dott. Giorgio CRISCI, Presidente del Consiglio di Stato, hanno partecipato:

- Prof. avv. Giuseppe ABBAMONTE, Professore nell’Università di Napoli

– Prof. Raffaele JUSO, Presidente Prima Sezione bis T.A.R. Lazio
- Dott. Giovanni PALEOLOGO, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato

– Avv. Plinio SACCHETTO, Avvocato dello Stato

La sintesi del lavori è stata svolta dal prof. avv. Massimo Severo GIANNINI, Presidente della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.



Roma, Consiglio di Stato

13 giugno 1992