Il fenomeno dello svolgimento in forma “privata” di attività sostanzialmente amministrativa in quanto diretta essenzialmente alla soddisfazione dell’interesse pubblico è stato ampiamente esaminato in passato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche al fine di determinare i principi di applicazione dei criteri vigenti nel nostro ordinamento in tema riparto delle giurisdizioni. Il fondamentale “balzo in avanti” della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che nelle sentenze assunte alla fine del 1990 ha affermato la sottoposizione al controllo del giudice amministrativo dell’attività svolta dai provati nella posizione di concessionari della pubblica amministrazione, sembra ora ridimensionata da un nuovo orientamento della stessa Corte che, nell’ipotesi di attività di rilievo pubblico svolta da parte della pubblica amministrazione attraverso lo strumento societario, ne ha escluso nella specifica fattispecie la sottoposizione al controllo del giudice amministrativo.

Al dibattito, che è stato introdotto dall’avv. Giorgio ZAGARI, Avvocato Generale dello Stato, hanno partecipato:

– Dott. Franco BILE, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione
– Avv. Gabriella PALMIERI SANDULLI, Avvocato dello Stato
– Prof. avv. Eugenio PICOZZA, Professore nell’Università di Roma
– Dott. Carmine VOLPE, Consigliere di Stato

La sintesi dei lavori è stata svolta dal prof. avv. Massimo Severo GIANNINI, Presidente della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti

Roma, Avvocatura Generale dello Stato
15 novembre 1995