Società Italiana
Avvocati Amministrativisti
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STATUTO SIAA

Art. 1 – Denominazione e sede.
È costituita come libera associazione, la “Società italiana degli avvocati amministrativisti” con sede in Roma.
L’Associazione: 1) è apartitica e apolitica; 2) promuove la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo; 3) promuove iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento e dell’organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali anche proponendo riforme legislative; 4)      promuove e realizza, anche in via decentrata, iniziative volte a garantire lo svolgimento ed il coordinamento di attività di aggiornamento e di formazione degli iscritti; 5) persegue l’affermazione e la tutela dell’attività difensiva; 6) non ha scopo di lucro.
 
Art. 2 – Finalità.
L’associazione, nel quadro dell’evoluzione delle pubbliche istituzioni, promuove studi e ricerche di diritto amministrativo, diffonde la conoscenza della problematica della pubblica amministrazione e dei suoi rapporti con i privati, promuove il profilo professionale specialistico, la formazione e l'aggiornamento nella materia di competenza e concorre alla soluzione dei problemi degli avvocati che esercitano la loro attività professionale nel settore del diritto amministrativo.
A tale fine l’associazione promuove ed organizza conferenze, convegni e manifestazioni comunque utili allo scopo sociale, assumendo ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per la realizzazione dello scopo, anche dinanzi alle pubbliche amministrazioni ed agli organi giudiziari.
 
Art. 3 – Soci.
Possono essere soci gli avvocati ed i procuratori che esercitano la propria attività professionale prevalentemente nel settore amministrativo e che siano ammessi dal Comitato dei delegati.
 
 
Art. 4 – Diritti e doveri dei soci.
I soci hanno il diritto di partecipare alle riunioni, convegni e manifestazioni organizzate dall’associazione, secondo le modalità stabilite.
I soci sono tenuti al pagamento di una quota d’associazione annua, il cui ammontare è fissato dal Comitato dei delegati.
 
Art. 5 – Perdita delle qualità di socio.
La qualità di socio si perde in caso di:
a) dimissioni annunciate con lettera raccomandata al Presidente. Le dimissioni hanno effetto dalla ratifica da parte del Comitato dei delegati: la ratifica è condizionata all’accertamento dell’avvenuto pagamento delle quote scadute;
b) perdita dei requisiti di cui al precedente art. 3
c) espulsione per indegnità o morosità persistente a seguito di delibera del Comitato dei delegati.
 
Art. 6 – Mezzi finanziari.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione si avvale delle contribuzioni dei soci, di eventuali lasciti, contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di enti e di privati e degli eventuali utili derivanti dalle iniziative prese per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.
 
Art. 7 – Organi sociali.
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato dei Delegati;
c) il Presidente;
d) il Segretario.
 
Art. 8 – Assemblea.
L’Assemblea è costituita dai soci dell’associazione in regola con i pagamenti.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e provvede all’approvazione del bilancio, alla elezione del Comitato dei Delegati e del Presidente e a quant’altro rientri nella sua competenza o venga comunque sottoposto al suo esame dal Comitato dei Delegati.
L’assemblea è convocata dal Comitato dei delegati ogni qualvolta questo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci con domanda motivata e sottoscritta. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione purché sia trascorsa almeno un’ora da quest’ultima.
Ogni socio dispone di un voto e deve esprimerlo personalmente o a mezzo di un altro socio munito di delega. Ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati all’Assemblea, purché essi costituiscano almeno la metà dei soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza o impedimento, dal Segretario dell’associazione. Il Presidente nomina il segretario e, se necessario, due scrutatori.
Nelle assemblee le votazioni si fanno per alzata di mano. Saranno invece fatte per scrutinio segreto quando si procede alla nomina e revoca dei componenti del Comitato scientifico, alla elezione delle cariche sociali e quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci presenti e rappresentati.
Le adunanze e le deliberazioni delle assemblee devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 bis - Soci aderenti
Sono soci aderenti gli Avvocati che, in quanto svolgono attività professionale nel Diritto amministrativo, sono interessati alle problematiche trattate dalla Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti e intendono partecipare alle relative attività sia culturali sia di tutela degli interessi di categoria. I soci aderenti non sono tenuti al pagamento di quota associativa e non godono dell'elettorato passivo: possono, rappresentati in entità di almeno cinquanta soci, godere dell'elettorato attivo con l'attribuzione di un solo voto per ciascun gruppo.
 
Art. 9 – Comitato dei Delegati.
Il Comitato dei Delegati è costituito da nove membri eletti dall’Assemblea tra i soci. I membri del Comitato dei Delegati durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Comitato dei Delegati elegge nel suo seno il Segretario dell’associazione. Venendo per qualsiasi motivo a mancare uno dei membri del Comitato, si provvede alla sostituzione per cooptazione; se viene contemporaneamente meno la maggioranza dei membri, deve procedersi alla convocazione dell’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Il Comitato dei Delegati, sulla base delle determinazioni dell’Assemblea e del Comitato scientifico, provvede alla realizzazione degli scopi dell’associazione e promuove tutte le attività che a ciò appaiono necessarie e utili. In particolare: mette in esecuzione le deliberazioni dell’Assemblea; stabilisce le direttive per l’organizzazione di riunioni, conferenze, congressi e manifestazioni in genere; presiede a tutte le attività associative; delibera sulla ammissione e sulla esclusione dei soci; cura l’incremento e lo sviluppo dell’associazione; compila il bilancio e i conti consuntivi.
Il Comitato dei Delegati è convocato dal Segretario almeno una volta ogni quattro mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne abbia ricevuto richiesta scritta da almeno due componenti. L’avviso di convocazione deve essere recapitato ai Delegati almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l’indicazione del luogo giorno ed ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.
Il Comitato è validamente costituito in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione purchè sia trascorsa almeno un’ora da quest’ultima.
Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
 
Art. 10 – Il Presidente.
Il Presidente, eletto dall’Assemblea tra i componenti avvocati o procuratori del Comitato scientifico, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza dell’associazione, presiede l’Assemblea dei soci, convoca e presiede il Comitato scientifico; coordina le attività scientifiche dell’associazione.
 
Art. 11 – Il Segretario.
Il Segretario organizza e coordina l’attività dell’associazione; convoca e presiede il Comitato dei Delegati e ne esegue le deliberazioni; esercita le attribuzioni che gli sono affidate dal Comitato dei Delegati ed esperisce gli affari correnti di ordinaria amministrazione; adotta altresì provvedimenti urgenti salvo ratifica del Comitato dei Delegati.
Il Comitato dei Delegati può eleggere nel proprio ambito due Segretari, con competenze specifiche:
a) per la organizzazione della Società e la gestione della professione;
b) per l’organizzazione e la gestione dei Corsi di formazione.
 
Art. 12 – Il Comitato scientifico.
Il Comitato scientifico è composto di non meno di nove personalità, anche non avvocati e procuratori, che hanno particolarmente illustrato il Diritto amministrativo. I componenti del Comitato scientifico sono nominati dall’Assemblea dei soci e durano in carica a tempo indeterminato.
Il Comitato scientifico presiede a tutte le iniziative dell’Associazione aventi carattere di studio e di ricerca.
 
Art. 13 – Esercizio sociale – Bilancio.
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine dell’esercizio, il Comitato dei Delegati procede alla compilazione del bilancio consuntivo, corredandolo dei documenti giustificativi e di una relazione finanziaria sull’andamento della gestione. Il bilancio e la relazione del Comitato dei Delegati resteranno depositati in visione ai soci presso la sede sociale per almeno dieci giorni prima della data fissata dall’Assemblea.
L’eccedenza attiva del bilancio sarà accantonata per essere utilizzata in manifestazioni od opere con finalità sociale.